strada privata agraria non di proprietà, fra i fondi,
esclude la prelazione
Cass. 17.07.2002, n. 10377
Il
diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del
terreno confinante, previsto dall'art. 7, L. 14.08.1971 n. 817, integrando una limitazione
della circolazione della proprietà agricola e dell'autonomia negoziale, spetta
nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè
caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo
una comune linea di demarcazione, senza potere essere esteso alla diversa
ipotesi della cosiddetta "contiguità funzionale", ossia di fondi
separati ma idonei ad essere accorpati in un'unica azienda agraria.
Ne
consegue che i fondi posti ai lati di una strada privata agraria, non
insistente né sul fondo di proprietà del retraente né su quello di proprietà
del retratto, non possono essere considerati contigui tra loro, ma vanno
ritenuti come fondi non confinanti ai fini degli istituti di prelazione e
riscatto agrario.